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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 19
Regione
1. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, con il concorso degli Enti locali e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, definisce politiche integrate tra i diversi settori della vita sociale ed in particolare in materia di politiche sociali, sanitarie, educative e formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative. A tal fine gli atti di programmazione regionale di settore dovranno contenere una specifica valutazione di impatto della programmazione stessa nei confronti dei soggetti socialmente più deboli.
2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo in materia di servizi sociali, nonché le altre funzioni previste dalla legge n. 328 del 2000 Sito esterno, ed in particolare:
a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi e di tutela dei diritti sociali;
b) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati, nonché le modalità ed i criteri per l'esercizio della vigilanza di cui agli articoli 35, 36 e 37;
c) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei soggetti gestori delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Emilia-Romagna di cui all'articolo 38;
d) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 49;
e) ripartisce, con le modalità di cui agli articoli 47 e seguenti, il Fondo sociale regionale;
f) esercita le funzioni in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona e di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, secondo la disciplina prevista agli articoli 22 e seguenti;
g) definisce i criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli per l'acquisto di servizi sociali di cui all'articolo 40;
h) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il sistema informativo dei servizi sociali;
i) verifica la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
j) promuove iniziative informative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie e l'accesso ai fondi dell'Unione europea;
k) promuove lo studio e la definizione di metodi e strumenti per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e per la valutazione dei risultati delle azioni previste, anche mediante l'utilizzo dei dati del sistema informativo;
l) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al presente comma, ed in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e per l'avvio e l'attuazione della riforma di cui alla presente legge.
3. La Regione definisce indirizzi per il coordinamento e la semplificazione delle procedure di accertamento delle condizioni di invalidità civile e di concessione dei trattamenti economici.
4. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3 e comma 5 lettere a), b), c), d),e) , con le modalità previste all'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1999, nonché il potere sostitutivo nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'articolo 22, comma 1.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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