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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 67
Norme transitorie in materia di funzioni socio-assistenziali già di competenza provinciale
1. Le Province trasmettono alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali utilizzate alla data di entrata in vigore della legge n. 328 del 2000 Sito esterno per l'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 18 marzo 1993, n. 67 Sito esterno recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.
2. La Giunta regionale, sulla base di tali ricognizioni, disciplina con successivo atto le modalità di trasferimento agli Enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali sulla base dei seguenti criteri:
a) ripartizione delle risorse finanziarie sulla base della popolazione residente da zero a diciotto anni;
b) trasferimento delle risorse patrimoniali ai Comuni dove le stesse sono ubicate;
c) riduzione delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) per i Comuni cui sono trasferite risorse patrimoniali;
d) trasferimento delle risorse umane in alternativa al trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a) sono trasferite agli Enti locali per tre esercizi finanziari consecutivi.
4. Fino alla approvazione dell'atto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 191, comma 3 della L.R. n. 3 del 1999.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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