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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 2
Principi della legge
1. La Regione e gli Enti locali, al pari dello Stato ed in attuazione degli articoli 3, 38 e 120 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo ed al benessere dei singoli e delle comunità, nonché assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.
2. Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno.
3. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno della responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione Sito esterno, la Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno stessa.
4. La presente legge riconosce, promuove e sostiene:
a) la centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
b) il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
c) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;
d) le iniziative di reciprocità e di auto aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;
e) l'autonomia e la vita indipendente, con particolare riferimento al sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia;
f) il diritto all'educazione ed all'armonico sviluppo psico- fisico dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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