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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Fondo sociale regionale. Spese correnti operative
1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:
a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione, aggiornamento e attuazione del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione degli osservatori regionali, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione di iniziative formative, divulgative e di approfondimento, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, di interesse regionale;
b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta nell'atto previsto al comma 3;
c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.
2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, Aziende speciali consortili ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione, prevenzione, innovazione e sperimentazione in ambito sociale, ad iniziative formative e di sensibilizzazione.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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