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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/12/2019
2. Testo Coordinato06/11/2019
3. Testo Coordinato19/12/2016
4. Testo Coordinato29/07/2016
5. Testo Coordinato15/07/2016
6. Testo Coordinato30/07/2015
7. Testo Coordinato20/12/2013
8. Testo Coordinato21/12/2012
9. Testo Coordinato22/12/2011
10. Testo Coordinato23/12/2010
11. Testo Coordinato24/12/2009
12. Testo Coordinato22/12/2005
13. Testo Coordinato25/03/2004
14. Testo Originale13/03/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Originale

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Titolo VII
RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 45

(sostituito comma 4 da art. 20 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Finanziamento del sistema integrato
1. Le risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite da:
a) fondi statali;
b) fondo sociale regionale;
c) fondo sociale locale.
2. I Comuni, singoli o associati, istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi previsti nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza un fondo locale di ambito distrettuale il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
3. Nel fondo confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei soggetti privati che partecipano all'accordo di programma, attraverso i protocolli di adesione, ai sensi dell'articolo 29, comma 6. Al fondo locale possono concorrere donazioni, o altre liberalità da parte di soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, o da altri soggetti privati, anche non partecipanti all'accordo di programma, per il rafforzamento del sistema locale o per sperimentazioni miranti al consolidamento del sistema di protezione sociale e solidaristico.
4. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'articolo 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 12 del 2003, nonché da finanziamenti provenienti dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.
Art. 46
Fondo sociale regionale
1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo sociale regionale.
2. Alla determinazione dell'entità del Fondo sociale regionale concorrono:
a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000 Sito esterno;
b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con legge di bilancio;
c) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali o socio-sanitari;
d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.
Art. 47

(già sostituito da art. 41 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, poi abrogata lett. c) comma 1 e sostituito comma 3 da art. 21 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Fondo sociale regionale. Spese correnti operative
1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:
a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione, aggiornamento e attuazione del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione degli osservatori regionali, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione di iniziative formative, divulgative e di approfondimento, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, di interesse regionale;
b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta nell'atto previsto al comma 3;
c) abrogata.
2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, Aziende speciali consortili ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione, prevenzione, innovazione e sperimentazione in ambito sociale, ad iniziative formative e di sensibilizzazione.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2.
Art. 48

(sostituito comma 1 da art. 45 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14, modificato comma 6, aggiunto comma 7 bis. da art. 42 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21 , poi sostituito comma 4 da art. 37 L.R. 21 dicembre 2012 n. 19)

Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1. Il fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione, adeguamento normativo, manutenzione straordinaria finalizzata ad interventi tecnicamente ed economicamente rilevanti, all'acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della programmazione regionale, delle priorità indicate dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie e delle scelte di ambito distrettuale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.
2. I destinatari dei contributi sono:
a) Comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di personalità giuridica;
b) Aziende unità sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla persona;
c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona, sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle tipologie ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà o in diritto di usufrutto o in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di immobili, la volontà di acquisto, da parte dei competenti organi, deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi negli ambiti socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario. ...
7. La Giunta regionale può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più perseguibili o sia più opportuna, in relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.
7 bis. La Giunta regionale, su richiesta del soggetto beneficiario dei contributi per spese di investimento, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione del bene già vincolato nell'ambito delle finalità per le quali sono previsti tali contributi, ferma restando la durata del vincolo stesso. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale valutando l'idoneità della struttura al servizio per il quale è destinata ed acquisendo il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria e del Comitato di distretto, che devono esprimersi sulla congruità della richiesta del beneficiario del contributo, in relazione alle esigenze ed alle priorità della programmazione dell'ambito territoriale.
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le seguenti finalità:
a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e regionali;
b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto all' articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno;
d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari supporti familiari ed in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di persone in condizione di non autosufficienza.
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca dell'accreditamento.
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.
Art. 49

(prima sostituito da art. 49 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, poi soppressa lett. b) comma 3 da art. 15 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo dei servizi sociali e socio-educativi, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, prevedendo comunque ulteriori criteri a tutela della condizione delle famiglie numerose, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione. (1)
2. In via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione della persona assistita ai costi, non coperti dal Fondo regionale per la non autosufficienza, delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti anziane o disabili.
3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri:
a) applicazione, in via generale, dell'indicatore della situazione economica del solo assistito;
b) abrogata.
c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;
d) in deroga al criterio previsto alla lettera a), allargamento della valutazione economica ai familiari conviventi, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito;
e) per i servizi residenziali per anziani, trovano applicazione i criteri previsti alle lettere b) e d), nonché, quali criteri ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito da beni immobili e mobili registrati nonché la previsione, nel caso di impossibilità dell'assistito di fare fronte all'intera quota a proprio carico, della richiesta di compartecipazione al costo del servizio ai familiari in linea retta entro il primo grado in ragione della loro situazione economica; tale situazione è determinata tenendo conto del valore ISEE del singolo familiare e dei soggetti fiscalmente a suo carico; è comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante all'assistito per fare fronte alle spese personali;
f) previsione di un margine di variabilità delle soglie di contribuzione a livello territoriale, in considerazione delle specifiche condizioni socioeconomiche che caratterizzano i diversi ambiti distrettuali.
4. È istituito un comitato tecnico consultivo in materia di compartecipazione al costo dei servizi, organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale per il coordinamento complessivo delle funzioni regionali nelle materie di cui al presente articolo e per la formulazione di proposte di linee guida e raccomandazioni tecniche sulla base delle migliori pratiche rilevate. Con atto di Giunta sono disciplinati la composizione, la durata in carica e il funzionamento del comitato. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali dei partecipanti e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
5. Con la direttiva di cui al comma 3 vengono, inoltre, definite le modalità e fissati i criteri in base ai quali i soggetti erogatori dei servizi esercitano le funzioni di controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Art. 50
Fondo sociale per la non autosufficienza
1. La Regione istituisce il Fondo sociale per la non autosufficienza.
2. Si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
3. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo criteri e modalità stabilite con direttiva adottata dal Consiglio regionale.
4. Il Fondo per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), rivolti a persone non autosufficienti, e per i quali è prevista la compartecipazione alla spesa.
5. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo le seguenti risorse:
a) Fondo sociale regionale;
b) Fondo sanitario regionale;
c) risorse statali finalizzate;
d) ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale;
e) eventuali risorse di altri soggetti.
6. Le risorse del Fondo per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite tra i Comuni, singoli ed associati, che sottoscrivono l'accordo di programma regionale, coerente con le indicazioni definite nel Piano sociale regionale.
7. I soggetti di cui al comma 6 utilizzano le risorse assegnate secondo le procedure, le priorità e le modalità definite con direttiva del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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