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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/12/2019
2. Testo Coordinato06/11/2019
3. Testo Coordinato19/12/2016
4. Testo Coordinato29/07/2016
5. Testo Coordinato15/07/2016
6. Testo Coordinato30/07/2015
7. Testo Coordinato20/12/2013
8. Testo Coordinato21/12/2012
9. Testo Coordinato22/12/2011
10. Testo Coordinato23/12/2010
11. Testo Coordinato24/12/2009
12. Testo Coordinato22/12/2005
13. Testo Coordinato25/03/2004
14. Testo Originale13/03/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Originale

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Titolo VIII
SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Art. 51
Monitoraggio ed analisi d'impatto
1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale in cui sono contenute le seguenti informazioni:
a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione del sistema integrato;
b) evoluzione dei compiti assegnati ai soggetti attuatori;
c) modalità di finanziamento della legge, entità, fonti e criteri delle ripartizioni dei fondi agli Enti locali ed agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio un'analisi d'impatto. Tale analisi si concentra su:
a) i destinatari degli interventi del sistema integrato, valutando il grado di soddisfacimento dei bisogni degli utenti, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;
b) gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, con riferimento alla capacità degli stessi di fare fronte ai compiti assegnati;
c) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi ed agli interventi attuati.
Art. 52
Valutazione dei servizi nell'ambito dei Piani di zona
1. I Comuni valutano, nell'ambito dei Piani di zona, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, degli interventi e dei risultati conseguiti. Tale valutazione si realizza con il coinvolgimento degli utenti e dei soggetti che partecipano ai Piani di zona.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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