Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/12/2019
2. Testo Coordinato06/11/2019
3. Testo Coordinato19/12/2016
4. Testo Coordinato29/07/2016
5. Testo Coordinato15/07/2016
6. Testo Coordinato30/07/2015
7. Testo Coordinato20/12/2013
8. Testo Coordinato21/12/2012
9. Testo Coordinato22/12/2011
10. Testo Coordinato23/12/2010
11. Testo Coordinato24/12/2009
12. Testo Coordinato22/12/2005
13. Testo Coordinato25/03/2004
14. Testo Originale13/03/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 53

(abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

abrogato.
Art. 54
1.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) è sostituita dalla seguente:
"d) mediante l'utilizzo del Fondo sociale regionale; " .
Art. 55
1.
La rubrica dell' articolo 12 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti) è sostituita dalla seguente:
"Interventi socio- assistenziali rivolti agli anziani" .
2.
Al comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 5 del 1994 le parole
"Gli interventi di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti:
"Gli interventi socio- assistenziali" .
3.
Al comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 5 del 1994 le parole
"e delle relative Unità di valutazione geriatrica."
sono sostituite dalle seguenti:
"e degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale." .
4.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. n. 5 del 1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui all'articolo 9, comma 6 della presente legge, è così sostituita:
"a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali; "
5.
Il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 5 del 1994 è così sostituito:
"2. Il Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti nell'accordo di programma e ne organizza le attività. " .
6.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 5 del 1994 è così sostituita:
"b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino; " .
7.
Il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. n. 5 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. Il Servizio garantisce l'attività di segreteria dello strumento tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali. " .
Art. 56

(abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

abrogato.
Art. 57
1.
L' articolo 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con le attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle Aziende unità sanitarie locali. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di zona previsti nella normativa regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive regionali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio- assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 Sito esterno.
3. Le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno. Per le partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all' articolo 51 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere). " .
2.
La rubrica dell' articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"Conferenza territoriale sociale e sanitaria" .
3.
L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è così sostituito:
"1. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria composta: " .
4.
L'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del D.Lgs. di riordino ed alla normativa regionale in materia di servizi sociali: ".
5.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale; ''.
6.
Al comma 3 dell'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 19 della L.R. n. 19 del 1994 e successive modifiche, l'espressione
"Conferenze sanitarie territoriali"
è sostituita da
"Conferenze territoriali sociali e sanitarie" .
Art. 58
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere), le parole
"le intese di programma"
sono sostituite da
"gli accordi" .
Art. 59

(abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

abrogato.
Art. 60
1.
Il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 28 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è così sostituito:
"1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili. " .
Art. 61
1.
All' articolo 8 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) è aggiunto il seguente comma 5 bis:
"5 bis. Costituisce titolo di priorità per la concessione dei contributi regionali, la previsione, nel programma di riqualificazione urbana, di interventi sociali ricompresi nel Piano di zona, da attuarsi negli ambiti oggetto dell'intervento di riqualificazione. " .
Art. 62

(abrogati commi 2 e 3 da art. 64 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

1.
Il titolo della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale) è così modificato:
"Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno "
2. abrogato.
3. abrogato.
Art. 63

(abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

abrogato.
Art. 64
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
la L.R. 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai Comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EE.CC.AA. ai sensi dell' articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza previste dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 Sito esterno);
b)
la L.R. 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate, nonché ai loro familiari a carico);
c)
la L.R. 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza);
d)
la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale);
e)
la L.R. 1 giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche regionali ed infraregionale di assistenza e beneficenza).
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della L.R. 8 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno in materia di assistenza sociale) ;
b)
i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15, l'articolo 17-bis, il comma 4 dell'articolo 18 e l' articolo 19 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna);
c)
l'articolo 25 e le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 28 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli);
d) è abrogato l' articolo 44 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione);
e)
l'articolo 4, i commi 1 e 2 dell'articolo 12, gli articoli 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti);
f)
l' articolo 22 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e successive modifiche;
g)
gli articoli 45 e 47 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere);
h)
il comma 3 dell'articolo 1, il comma 5 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 3, le lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 15, il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale);
Art. 65
Decorrenza delle abrogazioni
1. L'abrogazione degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione delle direttive di cui all'articolo 7, comma 5 della presente legge in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso.
2. L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 della L.R. n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della direttiva di cui all'articolo 12, comma 5 inerente gli assegni di cura e le abrogazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 e degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della stessa L.R. hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione del primo Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
Art. 66

(già modificato comma 3 da art. 42 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, poi abrogati commi 2 e 4 e modificato comma 5 da art. 22 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Norme transitorie
1. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 35, comma 2, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione della L.R. n. 34 del 1998 in materia di strutture residenziali e semiresidenziali socio- assistenziali e sociosanitarie.
2. abrogato.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Agli interventi oggetto di contributi per spese di investimento di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 7 bis.
4. abrogato.
5. Fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 328 del 2000 Sito esterno. In particolare, la Regione esercita in materia le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione, e i Comuni esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse comunale.
Art. 67

(abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Norme transitorie in materia di funzioni socio-assistenziali già di competenza provinciale
abrogato.
Art. 68
Pareri obbligatori
1. Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte del Consiglio regionale, la Giunta, in sede di proposta, è tenuta ad assumere il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte della Giunta regionale, questa provvede, assunto il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 69
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le Unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Espandi Indice