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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 15 maggio 2003

Art. 10
Officine per la revisione auto
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni di veicoli di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno, il titolare dell'impresa individuale, o il responsabile tecnico nei casi di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 Sito esterno, deve aver superato il corso di formazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della presente legge. Il requisito vale per le domande di autorizzazione presentate dopo il termine di attivazione dei corsi di formazione.
2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al termine di cui al comma 1, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. Il termine è prorogato alla quarta sessione dalla attivazione dei corsi, per i titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate i quali abbiano già frequentato presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni di veicoli. In caso di inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa fino all'accertato superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.
3. Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previsti contenuti e modalità di svolgimento dei corsi differenziati per i titolari o i responsabili tecnici i quali abbiano già frequentato presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni di veicoli.
4. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.
5. La Provincia provvede in particolare a verificare, anche tramite periodica attività ispettiva:
a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno (Legge quadro per l'artigianato), per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 Sito esterno (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
b) l'esercizio effettivo di tutte le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992 Sito esterno;
c) il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;
d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni, accertato dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo 240, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 Sito esterno;
f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;
g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.
6. L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 Sito esterno. L'applicazione delle sanzioni previste può essere compiuta anche sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dagli uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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