LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 15 maggio 2003
Art. 6
Esami per il conseguimento di idoneità professionali
1. La Provincia provvede alla gestione degli esami relativi:
a) al conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 ;
b) al conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge n. 264 del 1991 ;
c) all'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 .
2. Per lo svolgimento degli esami la Provincia si avvale di commissioni composte da:
a) un funzionario della Provincia, con funzioni di presidente;
b) un membro esperto designato dalla Provincia;
c) un membro esperto designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Con proprio regolamento la Provincia può ampliare la composizione delle commissioni di esame.
4. I componenti delle commissioni di esame rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il proprio ordinamento.
5. La Provincia nomina un segretario e assicura quanto necessario per il funzionamento delle commissioni di esame, prevedendo in particolare la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della commissione ed al segretario, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 2, della presente legge.
6. Per ogni componente delle commissioni di esame e per il segretario si provvede alla designazione e alla nomina di un supplente.
7. Con proprio regolamento la Provincia determina le cadenze temporali per lo svolgimento degli esami.
8. Le materie oggetto degli esami, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione, sono definiti rispettivamente dagli allegati B, C e D della presente legge.
9. La Provincia istituisce e riscuote appositi diritti di segreteria per la partecipazione agli esami, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 1, della presente legge.
10. Le Province possono stipulare accordi tra di esse per organizzare e svolgere unitariamente gli esami, anche avvalendosi di un'unica commissione per più ambiti provinciali.
11. Fino all'istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami è assicurato dalle commissioni esistenti.
12. La Provincia provvede al rilascio degli attestati di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991 .