LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 15 maggio 2003
Art. 7
Disposizioni sull'abilitazione a insegnante e istruttore di autoscuola
1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola è automaticamente sospesa qualora il titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida, o qualora perda qualcuno dei requisiti di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'allegato D, paragrafo 3, della presente legge.
2. La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti, di cui al comma 1.