Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 15 maggio 2003

Art. 9
Scuole nautiche
1. Si definiscono "scuole nautiche" i centri per l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 Sito esterno.
2. Ciascuna sede di scuola nautica è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte della Provincia nel cui territorio è ubicata.
3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della disponibilità e dell'idoneità dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei requisiti soggettivi indicati nell'allegato E della presente legge, oltre alla verifica della disponibilità di personale idoneo alle funzioni di istruttore ed all'attività di insegnamento ai sensi degli articoli 27, comma 1, e 28, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 Sito esterno. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere del capo del Compartimento marittimo o del direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'articolo 28, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 Sito esterno, in ordine all'idoneità tecnica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei titoli in possesso del personale docente.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza tecnica sulle scuole nautiche, la Provincia può avvalersi degli organismi competenti al rilascio del parere di cui al comma 3, secondo quanto disposto dall'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno.
5. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:
a) data di iscrizione e generalità degli allievi;
b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche, e relativa partecipazione degli allievi.
6. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche indicati nell'allegato E della presente legge.
7. I soggetti non autorizzati ai sensi del comma 2 non possono fregiarsi del titolo di "scuola nautica" e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi esami.
8. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, devono riportare gli estremi dell'autorizzazione conseguita ai sensi del comma 2.
9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 Sito esterno, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2500:
a) chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;
b) chi viola i divieti di cui al comma 7.
10. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600 il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dai commi 3, 5, 6 e 8.
11. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Espandi Indice