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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 15 maggio 2003

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
Sanzioni
1. La Provincia ed i relativi incaricati provvedono all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge secondo le norme di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 12
Revisione degli allegati
1. La Giunta regionale provvede con propri atti alle modifiche del contenuto degli allegati alla presente legge. Le relative disposizioni entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del nuovo testo coordinato degli allegati come modificati.
2. Le modifiche del contenuto dell'allegato B, che non costituiscano il recepimento di norme statali o dell'Unione europea, sono compiute previo parere della Commissione regionale per l'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera f).
Art. 13
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. La legge regionale 10 maggio 1978, n. 14 (Subdelega alle Province dell'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci) è abrogata.
2. L'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 6, comma 8, della presente legge, relativamente ai contenuti dell'allegato B (Esami per l'autotrasporto), è rinviata alla data dell'1 gennaio 2005. Fino a tale termine, le materie oggetto degli esami per l'autotrasporto, le modalità di svolgimento ed i requisiti di ammissione, rimangono regolati dalla normativa statale.

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