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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta una prima disciplina regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto e di motorizzazione civile di cui all' articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
2. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'uniformità nel trattamento degli utenti, nonché il miglioramento della qualificazione degli operatori nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza generale e di sostenibilità dello sviluppo economico e sociale.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all' articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, restano ferme le disposizioni statali in materia.

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