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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 3
Commissioni provinciali per l'autotrasporto
1. Ciascuna Provincia istituisce una Commissione consultiva per l'autotrasporto composta da:
a) il dirigente della Provincia, o un funzionario da lui delegato, competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio e per la tenuta dell'albo provinciale dell'autotrasporto per conto di terzi, con funzioni di presidente della Commissione;
b) un rappresentante dell'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante della locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, secondo il numero definito dalla Provincia con l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;
e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto;
f) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, secondo il numero definito dalla Provincia con l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e del movimento cooperativo.
2. Per ciascun componente della Commissione, l'ente o l'organizzazione di appartenenza designa un rappresentante effettivo ed uno supplente.
3. I componenti della Commissione, effettivi e supplenti, rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il proprio ordinamento.
4. La Provincia nomina un segretario e il relativo supplente, e assicura quanto necessario per il funzionamento della Commissione.
5. La Provincia può prevedere la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della Commissione ed al segretario. L'eventuale previsione dei gettoni di presenza deve essere conforme ai criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 3, della presente legge.
6. I componenti della Commissione che senza giustificato motivo non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per la rimanente durata in carica della Commissione, mediante designazione e nomina di nuovi componenti.
7. La Commissione si pronuncia, con parere non vincolante, nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:
a) rilascio della licenza per l'autotrasporto di merci per conto proprio, per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3 mila chilogrammi;
b) cancellazione dall'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per accertata carenza di requisiti;
c) radiazione o sospensione dall'albo di cui alla lettera b), a titolo di sanzione disciplinare.
8. La Provincia può stabilire con regolamento che il parere di cui al comma 7, lettera a), non sia richiesto nei seguenti casi:
a) istanza presentata da soggetto già titolare di licenza per il conto proprio;
b) trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva.
9. Fino alla nomina della Commissione, la Provincia provvede all'espletamento dei procedimenti amministrativi di cui al comma 7 senza avvalersi del relativo parere.

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