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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 5
Controllo sull'osservanza delle tariffe a forcella
1. Al fine del controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di merci per conto terzi, le imprese iscritte agli albi provinciali dell'autotrasporto sono tenute a conservare per due anni una copia delle lettere di vettura e una copia staccabile del giornale di bordo, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56 Sito esterno (Norme di esecuzione relative al titolo III della l. 6 giugno 1974, n. 298 Sito esterno, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni), esibendole o trasmettendole ad ogni richiesta della Provincia o dei relativi incaricati.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sostituisce l'obbligo di trasmissione dei documenti previsto dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 1978 Sito esterno.
3. Le imprese che non ottemperano all'obbligo di conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300. In caso di accertamento di più violazioni del medesimo obbligo si applica una sanzione massima pari a euro 900, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale).
4. La prevenzione e l'accertamento degli illeciti di cui al titolo III della legge n. 298 del 1974 Sito esterno spettano agli addetti della Provincia incaricati del servizio di polizia stradale, alla Polizia municipale e agli altri agenti addetti ai servizi di polizia stradale, a norma dell' articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.
5. In caso di inosservanza delle tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, la Provincia applica le sanzioni disciplinari di cui all' articolo 21 della legge n. 298 del 1974 Sito esterno.

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