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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 7
Disposizioni sull'abilitazione a insegnante e istruttore di autoscuola
1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola è automaticamente sospesa qualora il titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida, o qualora perda qualcuno dei requisiti di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'allegato D, paragrafo 3, della presente legge.
2. La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti, di cui al comma 1.

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