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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale15/05/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2004

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Titolo II
NORME SULL'AUTOTRASPORTO
Art. 3
Commissioni provinciali per l'autotrasporto
1. Ciascuna Provincia istituisce una Commissione consultiva per l'autotrasporto composta da:
a) il dirigente della Provincia, o un funzionario da lui delegato, competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio e per la tenuta dell'albo provinciale dell'autotrasporto per conto di terzi, con funzioni di presidente della Commissione;
b) un rappresentante dell'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante della locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, secondo il numero definito dalla Provincia con l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;
e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto;
f) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, secondo il numero definito dalla Provincia con l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e del movimento cooperativo.
2. Per ciascun componente della Commissione, l'ente o l'organizzazione di appartenenza designa un rappresentante effettivo ed uno supplente.
3. I componenti della Commissione, effettivi e supplenti, rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il proprio ordinamento.
4. La Provincia nomina un segretario e il relativo supplente, e assicura quanto necessario per il funzionamento della Commissione.
5. La Provincia può prevedere la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della Commissione ed al segretario. L'eventuale previsione dei gettoni di presenza deve essere conforme ai criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 3, della presente legge.
6. I componenti della Commissione che senza giustificato motivo non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per la rimanente durata in carica della Commissione, mediante designazione e nomina di nuovi componenti.
7. La Commissione si pronuncia, con parere non vincolante, nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:
a) rilascio della licenza per l'autotrasporto di merci per conto proprio, per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3 mila chilogrammi;
b) cancellazione dall'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per accertata carenza di requisiti;
c) radiazione o sospensione dall'albo di cui alla lettera b), a titolo di sanzione disciplinare.
8. La Provincia può stabilire con regolamento che il parere di cui al comma 7, lettera a), non sia richiesto nei seguenti casi:
a) istanza presentata da soggetto già titolare di licenza per il conto proprio;
b) trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva.
9. Fino alla nomina della Commissione, la Provincia provvede all'espletamento dei procedimenti amministrativi di cui al comma 7 senza avvalersi del relativo parere.
Art. 4
Commissione regionale per l'autotrasporto
Abrogato.
Art. 5
Controllo sull'osservanza delle tariffe a forcella
1. Al fine del controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di merci per conto terzi, le imprese iscritte agli albi provinciali dell'autotrasporto sono tenute a conservare per due anni una copia delle lettere di vettura e una copia staccabile del giornale di bordo, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56 Sito esterno (Norme di esecuzione relative al titolo III della l. 6 giugno 1974, n. 298 Sito esterno, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni), esibendole o trasmettendole ad ogni richiesta della Provincia o dei relativi incaricati.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sostituisce l'obbligo di trasmissione dei documenti previsto dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 1978 Sito esterno.
3. Le imprese che non ottemperano all'obbligo di conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300. In caso di accertamento di più violazioni del medesimo obbligo si applica una sanzione massima pari a euro 900, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale).
4. La prevenzione e l'accertamento degli illeciti di cui al titolo III della legge n. 298 del 1974 Sito esterno spettano agli addetti della Provincia incaricati del servizio di polizia stradale, alla Polizia municipale e agli altri agenti addetti ai servizi di polizia stradale, a norma dell' articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.
5. In caso di inosservanza delle tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, la Provincia applica le sanzioni disciplinari di cui all' articolo 21 della legge n. 298 del 1974 Sito esterno.

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