Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 15/05/2003 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2004
LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7Titolo III
NORME SULLE IDONEITÀ PROFESSIONALI
Art. 6
Esami per il conseguimento di idoneità professionali
1.
La Provincia provvede alla gestione degli esami relativi:
a)
al conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8
del decreto legislativo n. 395 del 2000 ;
b)
al conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'
articolo 5 della legge n. 264 del 1991 ;
c)
all'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'
articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 .
2.
Per lo svolgimento degli esami la Provincia si avvale di commissioni composte da:
a)
un funzionario della Provincia, con funzioni di presidente;
b)
un membro esperto designato dalla Provincia;
c)
un membro esperto designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.
Con proprio regolamento la Provincia può ampliare la composizione delle commissioni di esame.
4.
I componenti delle commissioni di esame rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il proprio ordinamento.
5.
La Provincia nomina un segretario e assicura quanto necessario per il funzionamento delle commissioni di esame, prevedendo in particolare la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della commissione ed al segretario, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 2, della presente legge.
6.
Per ogni componente delle commissioni di esame e per il segretario si provvede alla designazione e alla nomina di un supplente.
7.
Con proprio regolamento la Provincia determina le cadenze temporali per lo svolgimento degli esami.
8.
Le materie oggetto degli esami, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione, sono definiti rispettivamente dagli allegati B, C e D della presente legge.
9.
La Provincia istituisce e riscuote appositi diritti di segreteria per la partecipazione agli esami, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 1, della presente legge.
10.
Le Province possono stipulare accordi tra di esse per organizzare e svolgere unitariamente gli esami, anche avvalendosi di un'unica commissione per più ambiti provinciali.
11.
Fino all'istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami è assicurato dalle commissioni esistenti.
12.
La Provincia provvede al rilascio degli attestati di cui all'
articolo 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991 .
Art. 7
Disposizioni sull'abilitazione a insegnante e istruttore di autoscuola
1.
L'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola è automaticamente sospesa qualora il titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida, o qualora perda qualcuno dei requisiti di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'allegato D, paragrafo 3, della presente legge.
2.
La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti, di cui al comma 1.
Art. 8
Corsi di formazione professionale
1.
La Giunta regionale definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei seguenti corsi:
a)
corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall'
articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 395 del 2000 ;
b)
corsi per la preparazione dei responsabili tecnici delle officine che svolgono attività di revisione dei veicoli, previsti all'
articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
2.
La Provincia sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 definisce il termine di attivazione dei corsi.