Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 15/05/2003 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2004
LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7Titolo IV
NORME SU SCUOLE NAUTICHE E OFFICINE
PER LA REVISIONE AUTO
Art. 9
Scuole nautiche
1.
Si definiscono "scuole nautiche" i centri per l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, di cui all'
articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 .
2.
Ciascuna sede di scuola nautica è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte della Provincia nel cui territorio è ubicata.
3.
L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della disponibilità e dell'idoneità dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei requisiti soggettivi indicati nell'allegato E della presente legge, oltre alla verifica della disponibilità di personale idoneo alle funzioni di istruttore ed all'attività di insegnamento ai sensi degli articoli 27, comma 1, e 28, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 . L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere del capo del Compartimento marittimo o del direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'
articolo 28, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 , in ordine all'idoneità tecnica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei titoli in possesso del personale docente.
4.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza tecnica sulle scuole nautiche, la Provincia può avvalersi degli organismi competenti al rilascio del parere di cui al comma 3, secondo quanto disposto dall'
articolo 105, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1998 .
5.
Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:
a)
data di iscrizione e generalità degli allievi;
b)
luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche, e relativa partecipazione degli allievi.
6.
I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche indicati nell'allegato E della presente legge.
7.
I soggetti non autorizzati ai sensi del comma 2 non possono fregiarsi del titolo di "scuola nautica" e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi esami.
8.
Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, devono riportare gli estremi dell'autorizzazione conseguita ai sensi del comma 2.
9.
Fatto salvo quanto previsto all'
articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2500:
a)
chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;
b)
chi viola i divieti di cui al comma 7.
10.
È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600 il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dai commi 3, 5, 6 e 8.
11.
Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 10
Officine per la revisione auto
1.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni di veicoli di cui all'
articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 , il titolare dell'impresa individuale, o il responsabile tecnico nei casi di cui all'
articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 , deve aver superato il corso di formazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della presente legge. Il requisito vale per le domande di autorizzazione presentate dopo il termine di attivazione dei corsi di formazione.
2.
I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al termine di cui al comma 1, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. Il termine è prorogato alla quarta sessione dalla attivazione dei corsi, per i titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate i quali abbiano già frequentato presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni di veicoli. In caso di inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa fino all'accertato superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.
3.
Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previsti contenuti e modalità di svolgimento dei corsi differenziati per i titolari o i responsabili tecnici i quali abbiano già frequentato presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni di veicoli.
4.
Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.
5.
La Provincia provvede in particolare a verificare, anche tramite periodica attività ispettiva:
a)
l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'
articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'
articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui all'
articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
b)
l'esercizio effettivo di tutte le attività di cui all'
articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992 ;
c)
il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;
d)
il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni, accertato dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e)
il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo 240, commi 1 e 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 ;
f)
la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;
g)
la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell'
articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992 .
6.
L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all'
articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 . L'applicazione delle sanzioni previste può essere compiuta anche sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dagli uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.