LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 13
(modificato comma 2 da art. 53 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1.
La
legge regionale 10 maggio 1978, n. 14 (Subdelega alle Province dell'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci) è abrogata.
2.
L'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 6, comma 8, della presente legge, relativamente ai contenuti dell'allegato B (Esami per l'autotrasporto), è rinviata alla data dell'
1 gennaio 2007. Fino a tale termine, le materie oggetto degli esami per l'autotrasporto, le modalità di svolgimento ed i requisiti di ammissione, rimangono regolati dalla normativa statale.