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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

(Legge di pura modifica.

Vedi articolo 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20,

articoli 5, 14, 20, 27, 30, 31, 34 e 41 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24,

articoli 3, 34, 35, 36, che modifica la L.R. n. 35 del 1984, e 37 della L.R. 25 novembre 2002 n. 31 e

articoli 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 12, 16, 16 bis, 24, 25 e 27 e capo II del titolo II della L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 4 giugno 2003

Art. 13
1.
Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002, sostitutivo dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 Sito esterno) dopo la parola:
" sismiche "
sono aggiunte le seguenti:
" , ad esclusione di quelle a bassa sismicità, " .
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Dopo il comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 1984, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo è rilasciata dal Comune territorialmente competente, verificata la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonchè la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità del versante. " " .
3.
Dopo il comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002 è aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla definizione dei criteri per l'individuazione del campione di cui al comma 5, trovano applicazione l'autorizzazione preventiva e il controllo sistematico in corso d'opera e finale, come definiti con direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi. " .

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