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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

(Legge di pura modifica.

Vedi articolo 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20,

articoli 5, 14, 20, 27, 30, 31, 34 e 41 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24,

articoli 3, 34, 35, 36, che modifica la L.R. n. 35 del 1984, e 37 della L.R. 25 novembre 2002 n. 31 e

articoli 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 12, 16, 16 bis, 24, 25 e 27 e capo II del titolo II della L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 4 giugno 2003

Art. 25
2.
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole:
" , nominati dalla Regione "
sono soppresse.
3.
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole:
" nominati dalla Regione "
sono sostituite con:
" scelti " .
4.
Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Fino all'approvazione del regolamento provinciale, le funzioni di cui all'articolo 25 sono svolte dalle Commissioni per la determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione. " .

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