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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

(Legge di pura modifica.

Vedi articolo 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20,

articoli 5, 14, 20, 27, 30, 31, 34 e 41 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24,

articoli 3, 34, 35, 36, che modifica la L.R. n. 35 del 1984, e 37 della L.R. 25 novembre 2002 n. 31 e

articoli 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 12, 16, 16 bis, 24, 25 e 27 e capo II del titolo II della L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 4 giugno 2003

Art. 7
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all'articolo 30, comma 4-bis. " .

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