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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

(Legge di pura modifica.

Vedi articolo 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20,

articoli 5, 14, 20, 27, 30, 31, 34 e 41 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24,

articoli 3, 34, 35, 36, che modifica la L.R. n. 35 del 1984, e 37 della L.R. 25 novembre 2002 n. 31 e

articoli 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 12, 16, 16 bis, 24, 25 e 27 e capo II del titolo II della L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 4 giugno 2003

Art. 9
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. I Comuni, attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono altresì avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonchè per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per le politiche abitative con la possibilità di incassare direttamente i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma regionale di cui all'articolo 8. ".

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