LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11
NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Sanzioni
1. Il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e la violazione dell'articolo 5 sono punite con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro.
2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono alla applicazione della sanzione amministrativa, qualora i contravventori non provvedano ad eliminare il mancato adempimento entro il termine indicato dal medesimo soggetto controllore, che comunque non dovrà essere superiore a trenta giorni.
Note del Redattore:
Con sentenza 26 maggio 2004 n. 162, pubblicata nella G.U. del 9 giugno 2004, n. 22, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 della presente legge, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato in cancelleria il 25 agosto 2003.