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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Formazione ed obblighi del personale alimentarista
Art. 4 - Informazione alla popolazione
Art. 5 - Obblighi del responsabile dell'industria alimentare
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria
Art. 8 - Adeguamento dei Regolamenti comunali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione Sito esterno, con la presente legge disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, e promuove l'aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) personale alimentarista: il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell'esercizio ed i suoi familiari che prestino attività - anche a titolo gratuito - nell'esercizio stesso, destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari;
b) responsabile dell'industria alimentare: il titolare, od il responsabile specificamente delegato, dell'attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, somministrazione di prodotti alimentari.
Art. 3

(abrogato comma 3 e modificata lett.d) comma 4 da art. 32 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

Formazione ed obblighi del personale alimentarista
1. La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute ed ai collegati pericoli di trasmissione di malattia attraverso gli alimenti.
2. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate, dall'atto deliberativo di cui al comma 4, come a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del relativo attestato, secondo le modalità disciplinate dal medesimo atto deliberativo.
3. abrogato.
4. La Giunta regionale, entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto:
a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, tenendo conto anche delle situazioni di temporaneità tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari;
b) i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal personale alimentarista di cui alla lettera a), individuando i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento, nonché a rilasciare la relativa attestazione;
c) le modalità ed i tempi di attivazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di progressiva sostituzione del libretto di idoneità sanitaria con l'attestato di formazione;
d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato, ovvero nell'ambito della applicazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), nonché con sistemi di formazione a distanza;
e) la possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell'avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).
Art. 4

(modificato comma 1 da art. 33 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

Informazione alla popolazione
1. Con l'atto di cui all'articolo 3, comma 4, vengono definiti, sentite le Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro regionale previsto dalla legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)), i contenuti, le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne informative rivolte alla popolazione sulle modalità efficaci di prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.
Art. 5

(modificato comma 1 da art. 34 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

Obblighi del responsabile dell'industria alimentare
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'allegato II, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, il responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il personale alimentarista in possesso della attestazione comprovante l'avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta.
Art. 6
Sanzioni
1. Il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e la violazione dell'articolo 5 sono punite con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro.
2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono alla applicazione della sanzione amministrativa, qualora i contravventori non provvedano ad eliminare il mancato adempimento entro il termine indicato dal medesimo soggetto controllore, che comunque non dovrà essere superiore a trenta giorni.
Art. 7(1)
Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale dell'atto deliberativo della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, è soppresso l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 Sito esterno (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa altresì l'obbligo di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista in possesso, alla stessa data, di libretto valido.
3. Le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, ai soggetti che prestano attività lavorativa nel settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.
Art. 8(1)
Adeguamento dei Regolamenti comunali
1. I Regolamenti comunali si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di quattro mesi dalla sua entrata in vigore, trascorso il quale cessano di avere applicazione per la parte relativa al rilascio del libretto sanitario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.

Note del Redattore:

Con sentenza 26 maggio 2004 n. 162, pubblicata nella G.U. del 9 giugno 2004, n. 22, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 della presente legge, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato in cancelleria il 25 agosto 2003.

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