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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 94 del 30 giugno 2003

Sezione II
Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 20
Interventi a sostegno del successo formativo
1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e gli enti locali intervengono mediante:
a) le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22;
b) il sostegno a progetti delle istituzioni scolastiche autonome, volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli studi nell'istruzione;
c) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio, di cui all'articolo 23;
d) il sostegno a progetti per la continuità didattica di cui all'articolo 24;
e) l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'articolo 25;
f) il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale di cui alla sezione III.
Art. 21
Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di curricoli didattici, individuando criteri e priorità sulla base dei processi di consultazione e concertazione di cui alla presente legge.
2. La Regione e gli enti locali sostengono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee; sostengono altresì progetti volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.
3. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli enti locali, d'intesa con la Direzione scolastica regionale, incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.
4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la Regione e gli enti locali favoriscono altresì la costituzione di organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano sul territorio.
Art. 22
Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 20, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione scolastica, anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di servizi e di consulenza (CSC) per le istituzioni scolastiche autonome.
2. I CSC si avvalgono, in forma integrata e realizzandone l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche, dall'amministrazione scolastica, dagli enti locali e dalla Regione, nonché da associazioni ed enti del privato sociale che operano per valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonché da centri di documentazione educativa e di integrazione.
3. I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche, oltre che della Regione, degli enti locali e dell'amministrazione scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento o per l'intero territorio regionale, a seconda della complessità e della specificità delle funzioni.
4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza di cui all'articolo 49, ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualità.
Art. 23
Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie
1. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri immigrati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e le diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e professionali del territorio.
3. Al fine di consolidare l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, la Regione e gli enti locali promuovono, anche attraverso la realizzazione di specifici accordi con i soggetti interessati, azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.
Art. 24
Interventi per la continuità didattica
1. La Regione e gli enti locali sostengono la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono altresì la diffusione degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale, anche sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di specifici modelli organizzativi, gestionali e didattici.
3. La Regione e gli enti locali sostengono progetti finalizzati ad assistere la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico già avviato.
Art. 25
Arricchimento dell'offerta formativa
1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell'offerta formativa dalle stesse elaborati, la Regione e gli enti locali sostengono, attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare:
a) la realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle caratteristiche sociali, culturali, ambientali e produttive del territorio;
b) la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo formativo di tutti gli studenti;
c) le iniziative finalizzate all'orientamento, svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, anche in rapporto e in accordo con organismi di formazione professionale accreditati, nonché con istituzioni e realtà culturali, sociali e produttive;
d) l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti;
e) l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza, all'intercultura;
f) la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica, per il collegamento degli utenti che vivono in zone disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il pendolarismo, e per una maggiore efficienza della gestione scolastica.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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