Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Capo I
Principi generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea, finalizza la propria normativa e la propria attività amministrativa nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale alla valorizzazione della persona e all'innalzamento dei livelli culturali e professionali, attuando qualificate azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.
2. La Regione assume altresì l'ordinamento nazionale dell'istruzione a fondamento della presente legge e indirizza le proprie azioni alla qualificazione nel territorio regionale del sistema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola pubblica, come definito dalla legislazione nazionale.
3. Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, costituiscono la base sulla quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali materie, in modo che siano garantite le pari opportunità e l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei cittadini.
4. Nelle materie della presente legge la Regione valorizza il ruolo degli enti locali e delle autonomie funzionali.
5. La presente legge detta la disciplina dell'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative relative all'istruzione ed alla formazione professionale, componenti fondamentali del sistema formativo, fatte salve le funzioni già disciplinate dalla legislazione nazionale vigente ed in particolare dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
6. La presente legge individua altresì i principi generali cui si ispira la legislazione regionale nelle materie che ne costituiscono oggetto.
Art. 2
Principi generali
1. La Regione, in attuazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità, il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Gli interventi della Regione e degli enti locali, in applicazione di quanto previsto al comma 1, sono mirati ad innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché a prevenire l'abbandono scolastico.
3. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali sostengono la valorizzazione dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa, per renderla più rispondente alle differenze ed alle identità di ciascuno e più rispettosa dei ritmi di apprendimento, favorendone l'articolazione nell'intero territorio regionale, con attenzione alle aree deboli ed alla montagna. La Regione e le Province, nell'ambito dell'offerta finalizzata alla formazione del cittadino, valorizzano altresì la cultura del lavoro, anche attraverso la promozione di percorsi caratterizzati dall'intreccio fra apprendimenti teorici ed applicazioni pratiche.
4. L'offerta formativa è volta a favorire altresì le pari opportunità nell'inserimento lavorativo, l'adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori, l'attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale.
5. L'integrazione delle persone disabili e in condizione di svantaggio individuale e sociale, definito ai sensi della normativa vigente, si realizza anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle cooperative sociali, nonché dei soggetti del terzo settore.
6. Gli stranieri immigrati godono dei diritti di cui al comma 1 in condizione di parità con i cittadini italiani; a tal fine, la Regione promuove l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro specifiche esigenze nelle modalità organizzative, nelle metodologie e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale.
7. Resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le opportunità formative.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

Espandi Indice