Capo IV
Programmazione generale e territoriale
Programmazione generale
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:
b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione;
c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche;
d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente legge.
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2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente, gli standard regionali per la formazione professionale, di cui all'articolo 32, volti a rafforzare l'identità di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale. Definisce altresì gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dalla programmazione approvata dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.
4. Competono alla Giunta regionale le funzioni amministrative per gli interventi di cui alla presente legge.
5. La Giunta regionale determina altresì il calendario scolastico ed i relativi ambiti di flessibilità.
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale previsti dalla presente legge.
7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonché la valutazione degli esiti del sistema formativo.
Programmazione territoriale
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla presente legge.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta di istruzione.
5. Le Province e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle compatibilità finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la collocazione e l'articolazione delle stesse garantiscano pari opportunità di fruizione dell'offerta formativa sull'intero territorio e l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimali degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per l'accesso. Tali piani possono riguardare sia l'organizzazione complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.
6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da Province e Comuni alla Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento, la Regione, sentito il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico. Le procedure attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c).
7. L'istituzione di indirizzi ... che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49.
8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province istituiscono i Centri per l’istruzione degli adulti, compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
9. abrogato.
10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle Province e dai Comuni, singoli o associati, attivando processi di collaborazione istituzionale, di concertazione con le parti sociali e di partecipazione dei soggetti interessati.
11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale, le Province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della programmazione territoriale.
Conferenze provinciali di coordinamento
1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.
2. abrogato.
3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, ed all’istituzione dei Centri di cui all'articolo 45, comma 8.
4. Le modalità di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni, sono disciplinate dalla Conferenza con proprio regolamento.