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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Art. 45

(sostituiti commi 1 e 4, modificati commi 7 e 8 e abrogati commi 2, 3 e 9 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Programmazione territoriale
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla presente legge.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta di istruzione.
5. Le Province e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle compatibilità finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la collocazione e l'articolazione delle stesse garantiscano pari opportunità di fruizione dell'offerta formativa sull'intero territorio e l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimali degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per l'accesso. Tali piani possono riguardare sia l'organizzazione complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.
6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da Province e Comuni alla Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento, la Regione, sentito il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico. Le procedure attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c).
7. L'istituzione di indirizzi ... che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49.
8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province istituiscono i Centri per l’istruzione degli adulti, compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
9. abrogato.
10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle Province e dai Comuni, singoli o associati, attivando processi di collaborazione istituzionale, di concertazione con le parti sociali e di partecipazione dei soggetti interessati.
11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale, le Province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della programmazione territoriale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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