Art. 48
Partecipazione sociale. Consulte regionali
1.
La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso l'istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
3.
È istituita altresì la consulta regionale dei genitori, composta da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei Consigli di circolo e di istituto, designati secondo modalità dagli stessi individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola.
4.
La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con proprio atto definisce le modalità di costituzione delle consulte di cui ai commi 2 e
3.
Si applicano ai componenti di dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi e compensi per la partecipazione a tali organi, secondo la vigente normativa regionale.
5.
Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni didattiche e di progettualità di eccellenza, presente nel sistema formativo, quale contributo di arricchimento alla programmazione regionale, la Giunta regionale promuove sedi di ascolto, di partecipazione e di consultazione rivolte ai protagonisti di tali esperienze, in particolare ai docenti, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro e di organismi tecnici e scientifici.
6.
La Giunta regionale attiva altresì modalità di partecipazione con gli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a livello regionale.
7.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della presente legge, la Giunta regionale, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, acquisisce pareri e proposte formulati dalla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui alla
legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili).