Sezione II
Sostegno e sviluppo dell'innovazione
Art. 7
Qualificazione delle risorse umane
1.
La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono le attività di qualificazione del personale della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di istruzione.
2.
La Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.
3.
La Regione e gli enti locali valorizzano le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una loro adeguata formazione.
4.
Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo sono realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e delle capacità relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.
5.
Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo sono concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione professionale, nonché al personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all'
articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Le condizioni e le modalità per la concessione degli assegni sono definite con atto della Giunta regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 44.
(2)
Ricerca e innovazione
1.
La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Istituto regionale per la ricerca educativa, con le Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.
2.
La Regione valorizza altresì il ruolo delle Università in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
3.
Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi, anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni tecnologiche per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e per la promozione di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.
3 bis.
La società consortile per azioni ART-ER di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società In House della regione Emilia-Romagna) supporta la Regione per l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo.
3 ter.
La Regione sostiene progetti di formazione alla ricerca per formare competenze per la comprensione e il governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro, dei processi di cambiamento socio-economico di innovazione di impresa e delle dinamiche dello sviluppo economico e territoriale. A tale fine finanzia annualmente alla Fondazione Marco Biagi una Borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del Prof. Marco Biagi.
3 quater.
La Regione sostiene altresì progetti di formazione alla ricerca per rafforzare le competenze nel campo delle politiche e del diritto dell’Unione Europea e del loro impatto sulle politiche regionali. A tal fine finanzia annualmente all’Università degli Studi di Bologna una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del primo Presidente della Regione Emilia- Romagna Guido Fanti.
Art. 9
Metodologie didattiche nel sistema formativo
1.
Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema formativo, le attività formative, in particolare quelle in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.
2.
Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.
(2)
3.
L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza ed alla formazione.
Art. 10
Percorsi formativi nei luoghi di lavoro
1.
Ai fini della valorizzazione della cultura del lavoro nei percorsi formativi, anche attraverso le metodologie didattiche di cui all'articolo 9, la Regione, in accordo con le parti sociali, definisce gli specifici requisiti che le imprese e gli enti pubblici e privati nonché le aziende pubbliche devono possedere per contribuire a realizzare il diritto delle persone ad un'adeguata formazione. Tali requisiti sono riferiti in particolare all'adeguatezza tecnico-produttiva ed organizzativa, alla capacità di trasferire conoscenze ed abilità ai fini di valorizzare le risorse umane, alla disponibilità di personale con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, nonché alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti integrativi.
2.
I soggetti di cui al comma 1, informate le rispettive organizzazioni sindacali, esplicano il proprio ruolo formativo nell'ambito dei percorsi del sistema formativo, sulla base di intese con istituzioni scolastiche, università ed organismi di formazione professionale accreditati.
Orientamento
1.
La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi di cui all'articolo 2, sostengono interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.
2.
La funzione di orientamento si esplica:
a)
nell'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di istruzione e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
b)
nell'educazione alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro.
3.
La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, sostiene le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.
Art. 12
L'istruzione e la formazione professionale per le persone
1.
La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.
2.
Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali sostengono con propri finanziamenti:
a)
progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola e ospedale;
b)
progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di minori e adulti sottoposti a misure restrittive;
c)
progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze;
d)
progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti;
e)
progetti per il recupero scolastico e di reinserimento in formazione di minori ed adulti in situazione di handicap.