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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Art. 31

(abrogato comma 2 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi modificati commi 1 e 3 ed inseriti commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies da art 19 L.R. 25 luglio 2025, n. 9)

Programmazione
1. La programmazione regionale risponde alle esigenze di innovazione ed ai fabbisogni di professionalità e di competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione ai settori in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze.
1 bis. La ricognizione e le analisi delle esigenze di innovazione e dei fabbisogni di professionalità e di competenze è svolta coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze.
1 ter. Al fine di qualificare l’offerta formativa, allineandola alle richieste e tendenze del mercato del lavoro, e per garantire che le persone possano acquisire le competenze necessarie per l’inserimento lavorativo e la permanenza qualificata nei contesti di lavoro, la Regione è orientata all'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per l'analisi del mercato del lavoro anche attraverso l’elaborazione di stime dei risultati socio-occupazionali attesi in esito alle attività formative.
1 quater. La Regione sostiene e valorizza il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati – autonomie scolastiche, università, enti e laboratori di ricerca e imprese – nei partenariati di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività formative.
1 quinquies. In attuazione dei principi di parità di accesso e fruizione, di integrazione e di inclusione sociale, sono garantite alle persone maggiormente vulnerabili misure di personalizzazione finalizzate ad accompagnarle nell’acquisizione delle competenze per l’inclusione attraverso il lavoro.
2. abrogato.
3. La Regione orienta la propria programmazione alla formazione di professionalità e competenze funzionali alla crescita intelligente e sostenibile.
4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali di cui all' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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