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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Art. 44 (1)

(abrogata lett. a) e modificata lett. b) del comma 1, modificato comma 3 e sostituito comma 4 da art. 81 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Programmazione generale
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:
a) abrogata.
b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione;
c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche;
d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente legge. (2)
2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente, gli standard regionali per la formazione professionale, di cui all'articolo 32, volti a rafforzare l'identità di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale. Definisce altresì gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dalla programmazione approvata dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.
4. Competono alla Giunta regionale le funzioni amministrative per gli interventi di cui alla presente legge.
5. La Giunta regionale determina altresì il calendario scolastico ed i relativi ambiti di flessibilità.
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale previsti dalla presente legge.
7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonché la valutazione degli esiti del sistema formativo.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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