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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Art. 8

(aggiunto comma 3 bis da art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, poi aggiunto comma 3 ter da art. 30 L.R. 30 luglio 2019, n. 13, in seguito modificato comma 3 bis e aggiunto comma 3 quater da art. 3 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Ricerca e innovazione
1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Istituto regionale per la ricerca educativa, con le Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.
2. La Regione valorizza altresì il ruolo delle Università in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
3. Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi, anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni tecnologiche per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e per la promozione di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.
3 bis. La società consortile per azioni ART-ER di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società In House della regione Emilia-Romagna) supporta la Regione per l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo.
3 ter. La Regione sostiene progetti di formazione alla ricerca per formare competenze per la comprensione e il governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro, dei processi di cambiamento socio-economico di innovazione di impresa e delle dinamiche dello sviluppo economico e territoriale. A tale fine finanzia annualmente alla Fondazione Marco Biagi una Borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del Prof. Marco Biagi.
3 quater. La Regione sostiene altresì progetti di formazione alla ricerca per rafforzare le competenze nel campo delle politiche e del diritto dell’Unione Europea e del loro impatto sulle politiche regionali. A tal fine finanzia annualmente all’Università degli Studi di Bologna una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del primo Presidente della Regione Emilia- Romagna Guido Fanti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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