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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2002, N. 20 (NORME CONTRO LA VIVISEZIONE)

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1 e 2 L.R. 1 agosto 2002, n. 20)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 99 dell' 8 settembre 2003

INDICE

Art. 1 - Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2002
Art. 2 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2002
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Nell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte delle Università degli Studi aventi sede legale nella Regione Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.
2 ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonchè di monitoraggio e valutazione dell'attività complessivamente svolta dai Comitati di cui al comma 2 bis, è istituito il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa dai Rettori delle Università degli Studi aventi sede legale nel territorio della Regione. " .
Art. 2
1.
Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2002 sono soppresse le parole
" dalla Regione " .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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