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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 109 del 26 luglio 2003

Art. 17
Strutture formativo professionali
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate all'attivita' di formazione professionale, nonche' per la dotazione di beni e arredi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), e' disposta per l'esercizio 2004 una autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 75301, nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti nel settore della formazione professionale.

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