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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 16

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 26 luglio 2003

Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2002 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del direttore generale risorse finanziarie e strumentali n. 4622 del 18 aprile 2003, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del direttore generale risorse finanziarie e strumentali n. 4625 del 18 aprile 2003, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, e' disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2003 di cui all'articolo 11, comma 3 - residui attivi e passivi, comma 4 - avanzo d'amministrazione applicato al bilancio, e comma 5 - giacenza iniziale di cassa, della legge regionale n. 40 del 2001.

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