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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

CAPO II
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Art. 9
Settori di impiego del servizio civile
1. L'impiego degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile avviene nei seguenti settori:
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento sociale, promozione e tutela dei diritti sociali e di cittadinanza;
b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva;
c) protezione civile;
d) cooperazione allo sviluppo ed interventi di pacificazione fra i popoli;
e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale;
f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico, monumentale ed ambientale.
2. Il documento di programmazione triennale fa riferimento ai settori di impiego del servizio civile ed ai relativi criteri di priorità.
3. La Regione, in raccordo con gli organismi rappresentativi degli Enti convenzionati, sentite le strutture statali competenti in materia di servizio civile e di protezione civile, promuove l'inserimento di moduli formativi e di addestramento relativi al servizio di protezione civile in ogni progetto d'impiego degli obiettori e dei volontari.
4. La Regione incentiva progetti di servizio civile volontario, presentati dagli Enti iscritti nell'Elenco regionale, rispondenti a standard minimi di approvazione ed ai criteri di priorità definiti nel documento di programmazione triennale e nei piani annuali attuativi del servizio civile.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce annualmente le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi, finalizzati alla promozione del servizio civile regionale, agli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8.
6. La Regione, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, promuove in particolare:
a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in conformità a quanto indicato al precedente comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti presentati in questi ambiti dagli Enti iscritti nell'Elenco regionale, in collaborazione con le Istituzioni della Comunità europea, con il Ministero degli Affari esteri e con l'ONU;
b) la ricerca e la sperimentazione di forme di difesa civile non armata e nonviolenta, mediante apposite convenzioni e nell'ambito delle risorse che saranno disponibili nei bilanci di previsione di competenza della Regione.
Art. 10
Benefici e riconoscimenti
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera f), la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo individuato nei progetti d'impiego, un'adeguata valutazione dei relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che indeterminato.
2. A favore dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile nella misura attualmente prevista dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 Sito esterno (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 Sito esterno), nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, finanziati dalla Regione, da determinarsi in conformità all'articolo 7, comma 3, lettera a) della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'articolo 23. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002 Sito esterno, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile non ha natura retributiva.
3. Il personale a tempo indeterminato dell'amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti, a richiesta, è collocato in aspettativa senza assegni per poter partecipare alle attività di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed e), ovvero può beneficiare delle forme di part-time per prendere parte alle predette attività presso amministrazioni od enti diversi da quelli sopra indicati. Il periodo di servizio civile volontario effettivamente prestato sarà riconosciuto ai fini della progressione di carriera.
4. A favore dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), per il periodo di servizio civile può essere concesso nei limiti, nella misura e con i criteri fissati dalla Giunta regionale, un rimborso delle spese sostenute per la contribuzione volontaria relativa alla previdenza sociale pubblica, nei casi consentiti dalla legge dello Stato, con onere a carico del Fondo regionale per il servizio civile.
5. Per le persone di cui al comma 1 e per coloro che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stabilisce la registrazione della relativa dichiarazione di competenza sul libretto formativo personale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
6. A favore dei cittadini impiegati come volontari nei progetti di servizio civile sono inoltre individuate le seguenti misure:
a) erogazione a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile;
b) agevolazioni nella fruizione di servizi quali, ad esempio, quelli di trasporto e culturali, da individuare nel piano annuale;
c) garanzie assicurative obbligatorie per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'Ente ed a terzi nell'espletamento del servizio, nonché rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle attività di servizio civile, da attivarsi a carico degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, con criteri e modalità stabiliti preventivamente dagli Enti stessi.
7. La Regione definisce, sentita la Consulta regionale per il servizio civile, le modalità per il rilascio della dichiarazione di competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in analogia con la normativa nazionale e regionale in materia di attestazioni intermedie per le attività correnti di formazione ed istruzione.
8. La Regione individua gli ambiti di spendibilità della dichiarazione di competenza ed il valore attribuibile al conseguente credito formativo. A tal fine sono stipulati accordi e convenzioni con:
a) le associazioni di imprese private, le associazioni di rappresentanza delle cooperative ed altri enti senza finalità di lucro, allo scopo di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani di cui al comma 1;
b) le Università degli studi e l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, allo scopo di riconoscere crediti formativi utili al conseguimento di titoli di studio, in coerenza con attività formative prestate nel corso del servizio civile e rilevanti per il curriculum degli studi.
9. I progetti di servizio civile approvati in sede regionale o nazionale che, nel contesto di tali accordi e convenzioni, prevedono il riconoscimento del tirocinio e del credito formativo, hanno priorità rispetto all'inserimento nella programmazione triennale ed annuale regionale ed alla concessione dei contributi previsti al comma 5 dell'articolo 9.
Art. 11
Benefici e riconoscimenti da parte degli Enti locali
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare, nei limiti delle proprie competenze, riduzioni o esenzioni sui tributi locali a favore degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale.
2. Gli Enti locali possono, altresì, nei limiti delle proprie competenze, prevedere benefici e riconoscimenti a favore dei volontari in servizio civile per le stesse finalità ed entro i limiti previsti dalla presente legge, nonché dal documento di programmazione triennale di cui all'articolo 7.
Art. 12(1)
Aggiornamento delle liste di leva
1. La Regione trasmette agli Uffici leva dei Comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario, concludendo il periodo d'impiego individuato ai sensi della presente legge, allo scopo di provvedere all'aggiornamento delle posizioni individuali dei cittadini residenti in riferimento all'articolo 52 della Costituzione Sito esterno ed alla relativa legislazione applicativa, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste per gli obiettori di coscienza all'articolo 13 della legge n. 230 del 1998 Sito esterno.
Art. 13
Banca dati dei progetti di servizio civile e sistema informativo regionale
1. La Regione realizza la banca dati dei progetti degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, nella quale confluiscono, in separate sezioni, i progetti relativi agli strumenti individuati all'articolo 4, comma 1.
2. La banca dati regionale evidenzia in particolare gli elementi qualificanti dei progetti di servizio civile, quali gli obiettivi di utilità sociale, il programma formativo per gli obiettori, per i volontari e per i responsabili di servizio civile, il ruolo degli stessi ed i processi messi in atto dagli Enti per la verifica dei risultati.
3. La banca dati fornisce gli elementi per:
a) presentare il previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge n. 230 del 1998 Sito esterno ed all'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002 Sito esterno;
b) attivare ed implementare il sistema informativo del servizio civile;
c) monitorare i risultati e vigilare sui soggetti del servizio civile;
d) definire il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile.
4. Gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, anche attraverso i Coordinamenti provinciali, sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione ed aggiornamento della banca dati, quale condizione per inserire i propri progetti nella programmazione regionale.
5. La Regione promuove azioni volte alla conoscenza degli Enti e dei progetti di servizio civile in cui i giovani, gli adulti e gli anziani possono operare, nonché volte alla diffusione della cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti umani e della partecipazione solidale e responsabile.
6. Le azioni di cui al comma 5 si realizzano attraverso la creazione di un apposito sistema informativo regionale, valorizzando i sistemi informativi sul servizio civile e l'obiezione di coscienza già esistenti, con particolare riferimento alle iniziative degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale e dei Coordinamenti provinciali.
7. Il sistema di comunicazione ed informazione si sviluppa sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'azione informativa dei Comuni verso tutte le persone, residenti e non nel territorio comunale, anche al fine di garantire pari dignità tra il servizio civile e quello militare;
b) valorizzare le forme associative degli Enti di servizio civile ed i Coordinamenti provinciali che, in collaborazione con i Comuni e le Province, forniscono servizi ed informazioni ai cittadini, ai giovani di leva ed ai volontari in servizio civile, alle famiglie, nonché agli Enti stessi
c) realizzare campagne informative nelle scuole, nelle università, nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo per i giovani.
Art. 14
Criteri di approvazione dei progetti
1. Tenuto conto degli standard minimi definiti dalla legislazione vigente in materia, la Regione incentiva progetti di servizio civile che presentano almeno i seguenti requisiti:
a) capacità d'impiego minima di volontari, come individuata in sede di piano annuale attuativo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a);
b) durata del progetto, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1;
c) modalità di selezione e di avvio al servizio dei volontari;
d) definizione del programma di formazione dei volontari, delle relative modalità di realizzazione e delle competenze di esito oggetto dell'attestazione finale;
e) indicazione del referente operativo responsabile del progetto e del responsabile del servizio civile in possesso di certificazione di competenza o, in caso di mancata certificazione, definizione del programma di formazione a cui il responsabile deve partecipare;
f) previsione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani ai fini dell'accesso al servizio civile;
g) titolarità diretta e relativa conduzione del progetto da parte dell'Ente, escludendo l'inserimento di volontari in Enti diversi non direttamente coinvolti nel progetto stesso;
h) previsione di un modulo formativo sulla protezione civile e sull'educazione civica;
i) attestazione circa la tutela dei volontari, sia in applicazione dell'articolo 15, sia rispetto all'attivazione di una apposita assicurazione per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'Ente ed a terzi nell'espletamento del servizio.
Art. 15
Verifica e vigilanza dei progetti di servizio civile
1. Gli obiettori di coscienza ed i volontari non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.
2. La Regione verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine dell'espressione del parere sulla programmazione annuale prevista all'articolo 13, comma 3, lettera a).
Art. 16
Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile
1. Le Province, in raccordo con gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale e le loro forme autonome di rappresentanza, al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli Enti di servizio civile, come previsto all'articolo 6, comma 2.
2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
3. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile sono costituiti, entro il 31 dicembre 2004, in forma di associazione e possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalla Provincia, dagli Enti locali e dagli Enti aderenti, oltre ad eventuali finanziamenti regionali.
4. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile possono fruire altresì di finanziamenti regionali finalizzati al sostegno delle attività di cui al comma 5, da prevedersi nell'ambito del provvedimento annuale per la concessione di contributi di cui all'articolo 9, comma 5.
5. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile svolgono almeno le seguenti attività:
a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli Enti di servizio civile aderenti;
b) garantiscono un servizio di sportello informativo fruibile da parte delle persone e degli enti interessati sul territorio provinciale;
c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e dell'adeguamento della banca dati di cui all'articolo 13;
d) garantiscono servizi di base per tutti gli Enti aderenti, consistenti in attività d'informazione ed orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed aggiornamento.
6. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile non si sostituiscono, nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, agli Enti di servizio civile ed a forme di aggregazione finalizzate alla realizzazione di progetti che gli stessi Enti si danno, siano essi sedi locali di assegnazione di Enti nazionali od Enti a carattere locale.
Art. 17
Formazione ed aggiornamento dei responsabili di servizio civile
1. La Regione sostiene:
a) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio civile, sulla base di programmi definiti nell'ambito del piano annuale attuativo regionale del servizio civile, in collaborazione con la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, e sentita la Consulta regionale per il servizio civile;
b) la realizzazione d'iniziative di formazione ed aggiornamento dei responsabili del servizio civile, predisposte dagli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, purché coerenti con gli standard formativi ed i programmi definiti nell'ambito del piano annuale attuativo regionale del servizio civile.
2. Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento, i responsabili di servizio civile partecipano ad appositi corsi programmati dalla Regione all'interno degli interventi previsti dalla legge regionale n. 12 del 2003, nonché ad iniziative gestite direttamente dagli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale. Tali Enti, qualora utilizzino risorse del Fondo Sociale Europeo, devono sottostare alle norme dell'accreditamento, o avvalersi di enti accreditati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale
3. Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 2, ai partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale, certificazione di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.
4. I responsabili del servizio civile cui viene rilasciata certificazione di competenza sono iscritti nell'Elenco dei responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna.
Art. 18
Formazione degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile
1. La Regione, al fine di valorizzare l'esperienza del servizio civile:
a) individua, nell'ambito del piano annuale attuativo, le linee di finanziamento dei programmi di formazione per i progetti di servizio civile rientranti nella programmazione regionale;
b) promuove, in raccordo con le Province ed i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, iniziative di formazione generale e di addestramento specifico degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile.
2. A tali iniziative provvedono gli Enti di servizio civile direttamente, o tramite i Coordinamenti provinciali, o loro forme associative che, qualora utilizzino risorse del Fondo Sociale Europeo, devono sottostare alle norme sull'accreditamento, od avvalersi di enti accreditati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.
Art. 19
Conferenza regionale sul servizio civile
1. La Regione convoca con cadenza triennale la Conferenza regionale sul servizio civile quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, anche ai fini di assumere elementi utili alla definizione del documento di programmazione triennale regionale.
2. Alla Conferenza possono partecipare:
a) gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale;
b) gli Enti locali e loro forme associative;
c) le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
d) le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere;
e) le Organizzazioni sindacali;
f) gli organismi di Protezione civile;
g) le istituzioni scolastiche, gli organismi di formazione professionale accreditati, le Università degli studi;
h) gli enti dell'associazionismo giovanile;
i) gli enti gestori dei Centri servizi per il volontariato;
j) gli obiettori di coscienza ed i volontari in servizio civile e le loro associazioni;
k) i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile;
l) la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001 e la sua sede periferica per il territorio dell'Emilia-Romagna, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 Sito esterno (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 Sito esterno);
m) un rappresentante della competente Commissione consiliare;
n) i rappresentanti del Governo competenti per materia.
Art. 20

(sostituiti commi 2 e 3 ed abrogati commi 4 e 5 da art. 49 L.R. 28 luglio 2008 n. 14)

Consulta regionale per il servizio civile
1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta.
3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta Regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile.
4. abrogato
5. abrogato

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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