LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 11
Benefici e riconoscimenti da parte degli Enti locali
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare, nei limiti delle proprie competenze, riduzioni o esenzioni sui tributi locali a favore degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale.
2. Gli Enti locali possono, altresì, nei limiti delle proprie competenze, prevedere benefici e riconoscimenti a favore dei volontari in servizio civile per le stesse finalità ed entro i limiti previsti dalla presente legge, nonché dal documento di programmazione triennale di cui all'articolo 7.
Note del Redattore:
Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.