LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 12(1)
(modificato comma 1 da art. 40 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)
Aggiornamento delle liste di leva
1. La Regione trasmette agli Uffici leva dei Comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario, concludendo il periodo d'impiego individuato ai sensi della presente legge, allo scopo di provvedere all'aggiornamento delle posizioni individuali dei cittadini residenti in riferimento all'articolo 52 della Costituzione ed alla relativa legislazione applicativa, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste per gli obiettori di coscienza dalla specifica normativa statale in materia.
Note del Redattore:
Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.