LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 15
Verifica e vigilanza dei progetti di servizio civile
1. Gli obiettori di coscienza ed i volontari non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.
2. La Regione verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine dell'espressione del parere sulla programmazione annuale prevista all'articolo 13, comma 3, lettera a).
Note del Redattore:
Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.