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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 16

(sostituito comma 2 da art. 41 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile
1. Le Province, in raccordo con gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale e le loro forme autonome di rappresentanza, al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli Enti di servizio civile, come previsto all'articolo 6, comma 2.
2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).
3. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile sono costituiti, entro il 31 dicembre 2004, in forma di associazione e possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalla Provincia, dagli Enti locali e dagli Enti aderenti, oltre ad eventuali finanziamenti regionali.
4. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile possono fruire altresì di finanziamenti regionali finalizzati al sostegno delle attività di cui al comma 5, da prevedersi nell'ambito del provvedimento annuale per la concessione di contributi di cui all'articolo 9, comma 5.
5. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile svolgono almeno le seguenti attività:
a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli Enti di servizio civile aderenti;
b) garantiscono un servizio di sportello informativo fruibile da parte delle persone e degli enti interessati sul territorio provinciale;
c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e dell'adeguamento della banca dati di cui all'articolo 13;
d) garantiscono servizi di base per tutti gli Enti aderenti, consistenti in attività d'informazione ed orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed aggiornamento.
6. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile non si sostituiscono, nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, agli Enti di servizio civile ed a forme di aggregazione finalizzate alla realizzazione di progetti che gli stessi Enti si danno, siano essi sedi locali di assegnazione di Enti nazionali od Enti a carattere locale.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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