LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 18
Formazione degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile
1. La Regione, al fine di valorizzare l'esperienza del servizio civile:
a) individua, nell'ambito del piano annuale attuativo, le linee di finanziamento dei programmi di formazione per i progetti di servizio civile rientranti nella programmazione regionale;
b) promuove, in raccordo con le Province ed i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, iniziative di formazione generale e di addestramento specifico degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile.
2. A tali iniziative provvedono gli Enti di servizio civile direttamente, o tramite i Coordinamenti provinciali, o loro forme associative che, qualora utilizzino risorse del Fondo Sociale Europeo, devono sottostare alle norme sull'accreditamento, od avvalersi di enti accreditati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.
Note del Redattore:
Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.