LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 2
(modificate lett. e) e lett. g) comma 1 da art. 35 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)
Principi e finalità
1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalità:
a) sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona in tutto l'arco della vita, con particolare riferimento al mondo giovanile, sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva come temi coessenziali all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, per concorrere alla prevenzione dell'esclusione sociale;
b) favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con aumentata consapevolezza dei temi sociali;
c) consentire alla collettività di fruire dell'esperienza degli adulti e degli anziani, quale occasione di apprendimento e di scambio dei valori interculturali e intergenerazionali, in un contesto di formazione permanente;
d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare i bisogni sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione civile ed educativi, favorendo la coesione sociale;
e) sostenere, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), ed in raccordo con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, di cui all'articolo 16, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione;
f) promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario;
g) valorizzare, nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva , il diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà, la cooperazione decentrata, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di degenerazione armata dei conflitti.
Note del Redattore:
Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.