LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 3
Obiettivi
1. Sono obiettivi della presente legge:
a) costituire e valorizzare il servizio civile regionale;
b) garantire l'accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza;
c) recepire la progettualità quale modalità necessaria per la realizzazione degli interventi di servizio civile, costituendo un sistema regionale di monitoraggio basato su criteri minimi, definiti preferibilmente insieme allo Stato ed alle altre Regioni e pertanto validi su tutto il territorio nazionale;
d) integrare gli interventi di servizio civile nell'attuazione della legislazione regionale di settore per le materie connesse con quelle previste dalla presente legge;
e) promuovere ed incentivare particolari ambiti progettuali innovativi, quali i corpi civili di pace, le forme alternative e nonviolente di intervento in situazioni di crisi e di conflitto, il sostegno allo sviluppo delle comunità, la protezione civile.
Note del Redattore:
Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.