LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 5
Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale, ed in particolare:
a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile;
b) cura la tenuta dell'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, di cui all'articolo 8, nonché dell'Elenco dei responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 17, comma 4;
c) esamina ed approva i progetti di servizio civile;
d) cura la gestione della banca dati e coordina il sistema informativo, di cui all'articolo 13, per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
e) svolge l'attività ispettiva e di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge.
2. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle attività propositive e consultive della Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 20.
3. Le Province esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del servizio civile, garantendo il rispetto dei criteri fissati dalla Regione, incentivando la costituzione degli organismi provinciali di coordinamento in rappresentanza degli Enti di servizio civile.
4. I Comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta dei giovani del servizio civile volontario e dell'obiezione di coscienza, secondo le modalità di cui all'articolo 12, anche nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva.(1)
Note del Redattore:
Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.