LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 7
Programmazione
1. Il Consiglio regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, approva il documento di programmazione triennale del servizio civile, sentito il parere della Consulta regionale di cui all'articolo 20.
2. ll documento di programmazione triennale regionale definisce:
a) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile regionale;
b) i criteri di ammissione dei volontari ed i criteri di organizzazione del servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;
c) le forme di riconoscimento ed incentivazione del servizio civile volontario e di tutela delle persone che compiono questa scelta;
d) i tempi e le modalità di attuazione della programmazione regionale;
e) le priorità ed i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti, in relazione alla prevista validità triennale.
3. La Giunta regionale approva piani annuali attuativi del documento di programmazione triennale, nei quali devono essere individuati:
a) la capacità d'impiego complessiva di volontari in servizio civile nel territorio regionale, ivi compresa quella derivante dagli obiettori di coscienza in servizio civile alternativo a quello militare;
b) le priorità d'intervento articolate nei settori indicati all'articolo 9;
c) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), rivolte agli studenti che adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri d'aggregazione;
d) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, con particolare riferimento agli Enti iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 8, nonché il sostegno ai progetti di servizio civile;
e) i programmi formativi, per gli obiettori ed i volontari, e di aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, distinguendo fra il sostegno ai Coordinamenti provinciali, di cui all'articolo 16, ed il sostegno agli Enti;
f) le forme dei provvedimenti di incentivazione, riconoscimento e tutela di tutti i soggetti che prestano servizio civile in progetti approvati e che si realizzano sul territorio regionale;
g) gli standard di selezione dei progetti ed i criteri di approvazione di cui all'articolo 14;
h) le forme d'incentivazione e consolidamento dei Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile.
4. L'attuazione del piano annuale del servizio civile avviene in collaborazione con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile.
5. La Regione assicura una equa distribuzione sul territorio delle risorse umane e finanziarie disponibili per le finalità della presente legge.
Note del Redattore:
Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.