Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 8
Elenco regionale degli Enti di servizio civile
1. Presso la Regione è istituito l'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, in cui si iscrivono gli Enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge n. 64 del 2001 Sito esterno e che svolgono attività nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna.
2. All'Elenco regionale possono iscriversi le sedi locali di assegnazione degli Enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale, iscritti all'Albo nazionale.
3. L'iscrizione all'Elenco regionale ha valore di accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna e come tale consente, in relazione alle priorità definite in sede di documento di programmazione regionale triennale del servizio civile, l'inserimento nei piani annuali attuativi dei progetti approvati distintamente:
a) dalla Regione, per gli Enti di servizio civile che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale, provinciale e comunale;
b) dalla struttura statale competente ai sensi della legge n. 64 del 2001 Sito esterno, per le sedi locali di assegnazione degli Enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale presenti in regione.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di gestione e l'articolazione dell'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, prevedendo le modalità d'iscrizione, in apposite sezioni, degli Enti di servizio civile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dei Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 16, nonché la verifica della permanenza dei requisiti.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

Espandi Indice