LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 8
Elenco regionale degli Enti di servizio civile
1. Presso la Regione è istituito l'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, in cui si iscrivono gli Enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge n. 64 del 2001 e che svolgono attività nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna.
2. All'Elenco regionale possono iscriversi le sedi locali di assegnazione degli Enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale, iscritti all'Albo nazionale.
3. L'iscrizione all'Elenco regionale ha valore di accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna e come tale consente, in relazione alle priorità definite in sede di documento di programmazione regionale triennale del servizio civile, l'inserimento nei piani annuali attuativi dei progetti approvati distintamente:
a) dalla Regione, per gli Enti di servizio civile che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale, provinciale e comunale;
b) dalla struttura statale competente ai sensi della legge n. 64 del 2001 , per le sedi locali di assegnazione degli Enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale presenti in regione.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di gestione e l'articolazione dell'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, prevedendo le modalità d'iscrizione, in apposite sezioni, degli Enti di servizio civile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dei Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 16, nonché la verifica della permanenza dei requisiti.
Note del Redattore:
Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.