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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 19
Conferenza regionale sul servizio civile
1. La Regione convoca con cadenza triennale la Conferenza regionale sul servizio civile quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, anche ai fini di assumere elementi utili alla definizione del documento di programmazione triennale regionale.
2. Alla Conferenza possono partecipare:
a) gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale;
b) gli Enti locali e loro forme associative;
c) le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
d) le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere;
e) le Organizzazioni sindacali;
f) gli organismi di Protezione civile;
g) le istituzioni scolastiche, gli organismi di formazione professionale accreditati, le Università degli studi;
h) gli enti dell'associazionismo giovanile;
i) gli enti gestori dei Centri servizi per il volontariato;
j) gli obiettori di coscienza ed i volontari in servizio civile e le loro associazioni;
k) i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile;
l) la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001 e la sua sede periferica per il territorio dell'Emilia-Romagna, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 Sito esterno (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 Sito esterno);
m) un rappresentante della competente Commissione consiliare;
n) i rappresentanti del Governo competenti per materia.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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